PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 49-bis. - (Procedura concordata). - 1. Prima di procedere all'esecuzione forzata il concessionario convoca il debitore per verificare la possibilità di concordare un piano di rientro dell'esposizione tributaria del contribuente, sulla base delle sue capacità reddituali, al quale è applicato il tasso legale di interessi.
      2. Qualora il debitore non si presenti alla convocazione o per altri motivi risulti impossibile stabilire una dilazione del debito, il concessionario procede all'espropriazione forzata, disciplinata ai sensi del presente decreto, solo sulla base delle cartelle esattoriali risultanti regolarmente notificate al contribuente e allegate agli atti dell'espropriazione forzata».

Art. 2.

      1. Al comma 1 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: «senza necessità di» sono sostituite dalla seguente: «previa».
      2. Il comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. Per l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi si applicano le disposizioni contenute negli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile».

      3. Al comma 1 dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,

 

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sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e salvi i casi in cui il debitore abbia proposto opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 57».

Art. 3.

      1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Durante l'intera durata della procedura espropriativa, fino al giorno della vendita del bene pignorato, il debitore può presentare al giudice competente per l'esecuzione domanda di rateizzazione del debito per un massimo di dilazione corrispondente a trentasei rate mensili».

Art. 4.

      1. Al comma 2 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: «il cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 40.000 euro, ovvero il quaranta per cento».

Art. 5.

      1. Il comma 1 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. Il prezzo base dell'incanto è pari al valore di mercato dell'immobile, da stabilire previa relazione tecnica».

Art. 6.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Il fermo dei beni mobili registrati di cui al comma 1 può essere

 

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disposto solo nei casi in cui il debito risulti di valore proporzionato almeno al cinquanta per cento del veicolo e comunque a partire da un minimo di 3.000 euro.
      1-ter. Il fermo dei beni mobili registrati di cui al comma 1 non può essere disposto nei casi in cui, con riferimento al medesimo debito, sono già state emesse altre misure cautelari».

      2. Al comma 2 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile».